Il futuro che verrà.
Hanno creato la personalità giuridica del robot e questa è la legge in via di approvazione al parlamento europeo.
Ce la farà l’umano a sopravvivere?
svegliamoci prima che sia troppo tardi!!!!!
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti
norme di diritto civile sulla robotica
(2015/2103(INL))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea,
– visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno
e la protezione dei consumatori (A8-0000/2016),
Introduzione
A. considerando che, dal mostro di Frankenstein ideato da
Mary Shelley, al mito classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem
di Praga e il robot di Karel Čapek, che ha coniato la parola, gli esseri umani
hanno fantasticato sulla possibilità di costruire macchine intelligenti, spesso
androidi con caratteristiche umane;
B. considerando che l'umanità si trova ora sulla soglia di
un'era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni
dell'intelligenza artificiale (AI) sembrano sul punto di lanciare una nuova
rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali,
rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri tutte le
implicazioni;
C. considerando che tra il 2010 e il 2014 la crescita media
delle vendite di robot era stabile al 17% annuo e che nel 2014 è aumentata al
29%, il più considerevole aumento annuo mai registrato, e che i fornitori di
parti motrici e l'industria elettrico-elettronica sono i principali propulsori
della crescita; che le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono
triplicate nel corso dell'ultimo decennio;
D. considerando che, nel breve e medio termine, la robotica
e l'intelligenza artificiale promettono di portare benefici in termini di
efficienza e di risparmio economico non solo in ambito manifatturiero e
commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l'assistenza medica,
l'educazione e l'agricoltura, consentendo di evitare di esporre esseri umani a
condizioni pericolose, come nel caso della pulizia di siti contaminati da
sostanze tossiche; che, nel lungo termine, vi è un potenziale per una
prosperità virtualmente illimitata;
E. considerando che nel contempo lo sviluppo della robotica
e dell'intelligenza artificiale possono portare a far sì che gran parte del
lavoro attualmente svolto dagli esseri umani sia svolto da robot, sollevando
preoccupazioni quanto al futuro dell'occupazione e la sostenibilità dei sistemi
di previdenza sociale se l'attuale base fiscale sarà mantenuta, e dando
potenzialmente origine a una crescente disuguaglianza nella distribuzione della
ricchezza e del potere;
F. considerando che vi sono cause di preoccupazione anche
per quanto riguarda la sicurezza fisica, ad esempio quando la codificazione di
un robot si rivela fallibile, e per le potenziali conseguenze di un difetto
sistemico o del pirataggio di robot intercollegati o di sistemi robotici, in un
momento in cui sono in uso o sul punto di entrare in uso applicazioni sempre
più autonome, che si tratti di automobili, di droni o di robot impiegati per
l'assistenza o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
G. considerando che numerose questioni fondamentali in
materia di protezione dei dati sono già state oggetto di considerazione nei
contesti generali di Internet e del commercio elettronico, ma che altri aspetti
riguardanti la proprietà dei dati e la protezione dei dati personali e della
privacy potrebbero ancora dover essere affrontati, dal momento che le
applicazioni e gli apparecchi comunicheranno tra di loro e con le banche dati
senza che gli esseri umani intervengano o persino siano consapevoli di cosa sta
accadendo;
H. considerando che l'impatto relativo per la dignità umana
può essere difficile da stimare, ma dovrà essere considerato se e quando i
robot sostituiranno le cure e la compagnia umane, e che considerazioni di
dignità umana possono insorgere anche nel contesto della
"riparazione" o del "miglioramento" degli esseri umani;
I. considerando che, in ultima analisi, è possibile che nel
giro di pochi decenni l'intelligenza artificiale superi la capacità
intellettuale umana al punto che, se non saremo preparati, potrebbe mettere a
repentaglio la capacità degli umani di controllare ciò che hanno creato e, di
conseguenza, anche la loro capacità di essere responsabili del proprio destino
e garantire la sopravvivenza della specie;
J. considerando che alcuni Stati esteri quali Stati Uniti,
Giappone, Cina e Corea del Sud stanno prendendo in considerazione, e in una
certa misura hanno già adottato, atti normativi in materia di robotica e
intelligenza artificiale, e che alcuni Stati membri hanno iniziato a riflettere
su possibili cambiamenti legislativi per tenere conto delle applicazioni
emergenti di tali tecnologie;
K. considerando che l'industria europea potrebbe trarre
beneficio da un approccio coerente alla regolamentazione a livello europeo, che
fornisca condizioni prevedibili e sufficientemente chiare in base alle quali le
imprese possano sviluppare applicazioni e pianificare i propri modelli
commerciali su scala europea, garantendo nel contempo che l'UE e i suoi Stati
membri mantengano il controllo sulle norme regolamentari da impostare e non
siano costretti ad adottare e subire norme stabilite da altri, vale a dire
quegli Stati terzi che sono anche in prima linea nello sviluppo della robotica
e dell'intelligenza artificiale;
Principi generali
L. considerando che sino al momento in cui – se mai ciò si
verificherà – i robot diverranno o saranno resi consapevoli di sé, le leggi di
Asimov1 devono essere considerate come
1 (1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può
permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva
danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani,
purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve
proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la
Prima o con la Seconda Legge. (cfr. Isaac Asimov, Circolo vizioso, 1942) e (0)
Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento,
l'umanità riceva danno.
1 Cfr. Dichiarazione di Robert Schuman del 1950:
"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta
insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una
solidarietà di fatto."
rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori
di robot, dal momento che tali leggi non possono essere convertite in codice
macchina;
M. considerando che, tuttavia, sono necessarie una serie di
regole che disciplinano in particolare la responsabilità e l'etica e che
riflettono i valori intrinsecamente europei e umanistici che caratterizzano il
contributo dell'Europa alla società;
N. considerando che l'Unione europea potrebbe svolgere un
ruolo essenziale nella definizione dei principi etici fondamentali da
rispettare per lo sviluppo, la programmazione e l'utilizzo di robot e
dell'intelligenza artificiale e per l'introduzione di tali principi nelle
normative e nei codici di condotta europei, al fine di configurare la
rivoluzione tecnologica in modo che essa serva l'umanità e affinché i benefici
della robotica avanzata e dell'intelligenza artificiale siano ampiamente
condivisi, evitando per quanto possibile potenziali insidie;
O. considerando che per l'Europa dovrebbe essere adottato un
approccio graduale, pragmatico e cauto del tipo auspicato da Jean Monnet1;
P. considerando che è opportuno, in vista dello stadio
raggiunto nello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale,
iniziare con le questioni di responsabilità civile e valutare se il miglior
punto di partenza non sia un approccio basato strettamente sulla responsabilità
oggettiva di chi è nella posizione migliore per fornire garanzie;
Responsabilità
Q. considerando che, grazie agli strabilianti progressi
tecnologici dell'ultimo decennio, non solo oggi i robot sono grado di svolgere
attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo
sviluppo di caratteristiche autonome e cognitive – ad esempio la capacità di
apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni indipendenti – li ha resi
sempre più simili ad agenti che interagiscono con l'ambiente circostante e sono
in grado di alterarlo in modo significativo; che, in tale contesto, la
questione della responsabilità giuridica derivante dall'azione nociva di un
robot diventa essenziale;
R. considerando che l'autonomia di un robot può essere
definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo
esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna; che tale
autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado
di complessità con cui è stata progettata l'interazione di un robot con
l'ambiente;
S. considerando che più i robot sono autonomi, meno possono
essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il
fabbricante, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.); che ciò, a sua volta,
rende insufficienti le regole ordinarie in materia di responsabilità e rende
necessarie nuove regole incentrate sul come una macchina possa essere
considerata – parzialmente o interamente – responsabile per le proprie azioni o
omissioni; che, di conseguenza, diventa sempre più urgente affrontare la
questione fondamentale di se i robot devono avere uno status giuridico;
T. considerando che, in ultima analisi, l'autonomia dei
robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie
giuridiche esistenti – se devono essere considerati come persone fisiche,
persone giuridiche, animali o oggetti – o se deve essere creata una nuova
categoria con caratteristiche specifiche proprie e implicazioni per quanto
riguarda l'attribuzione di diritti e doveri, compresa la responsabilità per i
danni;
U. considerando che, nell'attuale quadro giuridico, i robot
non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o omissioni che
causano danni a terzi; che le norme esistenti in materia di responsabilità
coprono i casi in cui la causa di un'azione o di un'omissione del robot può
essere fatta risalire ad uno specifico agente umano, ad esempio il fabbricante,
il proprietario o l'utilizzatore, e tale agente avrebbe potuto prevedere ed
evitare il comportamento nocivo del robot; che, inoltre, i fabbricanti, i
proprietari o gli utilizzatori potrebbero essere considerati oggettivamente
responsabili per gli atti o le omissioni di un robot se, ad esempio, il robot è
stato classificato come un oggetto pericoloso o rientra nell'ambito di norme di
responsabilità del prodotto;
V. considerando che, nell'ipotesi in cui un robot possa
prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non saranno sufficienti per
attivare la responsabilità di un robot, in quanto non consentirebbero di
determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità del risarcimento
né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati;
X. considerando che sono palesi le carenze dell'attuale
quadro normativo in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le
macchine progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini
contrattuali, concludere contratti e decidere se e come attuarli rendono
inapplicabili le norme tradizionali, il che pone in evidenza la necessità di
norme nuove più al passo con i tempi;
Y. considerando che, per quanto riguarda la responsabilità
extracontrattuale, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 19851 copre
solamente i danni causati dai difetti di fabbricazione di un robot e a
condizione che la persona danneggiata sia in grado di dimostrare il danno
effettivo, il difetto nel prodotto e la connessione causale tra difetto e danno
(responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa);
Z. considerando che, nonostante il campo di applicazione
della direttiva 85/374/CEE, l'attuale quadro giuridico non sarebbe sufficiente
a coprire i danni causati dalla nuova generazione di robot, in quanto questi
possono essere dotati di capacità di adattamento e di apprendimento che implica
un certo grado di imprevedibilità nel loro comportamento, dato che
imparerebbero in modo autonomo, in base alle esperienze diversificate di ciascuno,
e interagirebbero con l'ambiente in modo unico e imprevedibile;
PROGETTO DI RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))
European Civil Law Rules in Robotics